Ricordati che | 30 dicembre 2022, 10:22

Ricordati di ricordare...le scadenze di gennaio

Ricordati di ricordare...le scadenze di gennaio

Tenersi aggiornati su scadenze, bandi pubblici, agevolazioni, contributi e quant'altro. E' il principale scopo di questa rubrica, ideata per ricordare le date ultime più importanti in materia fiscale, occupazionale e sociale.  

Uno scadenzario semplice, costantemente aggiornato dalla redazione de LAPRIMALINEA.IT ad uso e consumo dei lettori, come noi sottoposti ogni giorno a una pioggia di informazioni e comunicazioni spesso superficiali, incomplete quando non apertamente inutili o fuorvianti, che rischiano di farci dimenticare quelle, poche, realmente importanti.

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Scadenze fiscali 10 gennaio: contributi colf e badanti

La prima scadenza del mese, il 10 gennaio 2023, interessa i datori di lavoro domestico.

Entro tale data i soggetti sono chiamati al pagamento della quarta rata dei contributi INPS 2022, dovuti per colf e badanti.

I soggetti chiamati alla cassa possono scegliere tra le seguenti modalità:

  • procedura online del Portale dei Pagamenti, utilizzando la modalità “Pagamento immediato PagoPA” con carta di credito o debito, con prepagata oppure con addebito in conto;
  • soggetti aderenti al circuito Reti Amiche (collegandosi al sito www.tabaccai.it “reti amiche” è possibile trovare una ricevitoria/tabaccheria, più vicina alla propria residenza, che ha aderito al servizio);
  • avviso di pagamento PagoPA che può essere stampato dal Portale dei pagamenti e contiene il codice avviso, l’importo da pagare, la data entro la quale effettuare il pagamento e le istruzioni per il pagamento. L’elenco degli operatori e dei canali abilitati a ricevere pagamenti tramite PagoPA è disponibile nel sito internet www.pagopa.gov.it;
  • tramite l’app IO.

Scadenze fiscali 16 gennaio: gli adempimenti periodici IRPEF, IVA e contributi INPS

Il 16 gennaio 2023, come di consueto, sono chiamati al pagamento i sostituti d’imposta.

L’appuntamento con il Fisco riguarda gli adempimenti periodici IRPEF, IVA e contributi INPS.

I soggetto dovranno effettuare i seguenti versamenti entro il termine indicato:

  • IRPEF, versamento ritenute alla fonte operate dai sostituti d’imposta a titolo di acconto su redditi da lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese di dicembre 2021 e delle addizionali comunali e regionali. Lo stesso adempimento riguarda anche il versamento delle ritenute relative a redditi da lavoro autonomo e alle provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza corrisposti nel mese precedente;
  • INPS, i contributi a carico del datore di lavoro;
  • IVA, entro la scadenza del 16 gennaio 2023 i contribuenti con obbligo di liquidazione mensile dovranno effettuare il versamento IVA di competenza del mese di dicembre 2022.

Per il versamento dell’IRPEF si potrà utilizzare il modello F24, inserendo il codice tributo 1040, con periodo di competenza 12/2022. Lo stesso modello potrà essere utilizzato anche per corrispondere i contributi INPS.

Per i versamenti IVA, invece, il codice tributo da inserire nella sezione “Erario” del modello F24 è 6012.

Scadenze fiscali 25 gennaio: invio elenchi intrastat

Il 25 gennaio 2022, come canonico appuntamento mensile, torna l’invio degli elenchi intrastat.

Nel mese di gennaio l’adempimento interessa sia gli operatori intracomunitari con obbligo mensile, sia quelli con obbligo trimestrale, con operazioni maggiori di 50.000 euro.

L’adempimento prevede l’invio telematico degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel periodo precedente verso soggetti UE.

Nel caso di contribuenti con obbligo mensile il periodo di riferimento è il mese di dicembre 2022, nel caso di soggetto con obbligo trimestrale, invece, le operazioni da prendere in considerazione sono quelle effettuate nei mesi di ottobre, novembre, e dicembre dello scorso anno.

I soggetti obbligati possono scegliere tra due opzioni:

  • l’invio in via telematica all’Agenzia delle Dogane mediante il sistema telematico doganale E.D.I.;
  • l’utilizzo del servizio di invio telematico dell’Agenzia delle Entrate.

Scadenze fiscali 26 gennaio: ravvedimento operoso acconto IVA

Subito dopo l’invio telematico degli elenchi intrastat, il 26 gennaio 2023 è fissato il termine per il ravvedimento operoso breve per omesso o ritardato pagamento dell’acconto IVA.

L’istituto permette di regolarizzare il versamento relativo alla scadenza del 27 dicembre 2022 nel caso di versamento non effettuato o effettuato in misura insufficiente.

Per la regolarizzazione i soggetti dovranno versare anche la maggiorazione di:

  • interessi legali;
  • sanzione ridotta a un decimo del minimo. Il modello F24 dovrà essere compilato inserendo i codici tributo riportati nella tabella riassuntiva:

Codice tributo

Descrizione

1991

Interessi sul ravvedimento - IVA

6013

Versamento acconto per IVA mensile

6035

Versamento IVA acconto

8904

Sanzione pecuniaria IVA

Scadenze fiscali 31 gennaio: invio dati spese sanitarie 2° semestre 2022

Alla fine del mese, il 31 gennaio 2023, è in calendario anche la scadenza della comunicazione delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche neo 2° semestre del 2022.

Le spese da prendere in considerazione sono quelle sostenute nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2022 mentre l’adempimento interessa i soggetti che sono obbligati all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione del modello 730 precompilato.

Sono chiamati a provvedere all’adempimento:

  • Aziende sanitarie locali (ASL);
  • aziende ospedaliere;
  • istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
  • policlinici universitari;
  • farmacie pubbliche e private;
  • presidi di specialistica ambulatoriale;
  • strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
  • altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari;
  • strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate al SSN;
  • iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
  • iscritti agli Albi professionali degli psicologi;
  • iscritti agli Albi professionali degli infermieri;
  • iscritti agli Albi professionali delle ostetriche/i;
  • iscritti agli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;
  • esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico;
  • parafarmacie.

I dati da inviare sono quelli riportati nel documento fiscale emesso, tra i quali:

  • il codice fiscale;
  • i dati di eventuali rimborsi.

Scadenze fiscali 31 gennaio: autodichiarazione Aiuti di Stato Covid

Entro il 31 gennaio 2023 è in scadenza anche l’invio dell’autodichiarazione degli Aiuti di stato Covid, originariamente prevista per lo scorso 30 novembre 2022.

I soggetti che hanno beneficiato degli aiuti di stato nel corso dell’emergenza coronavirus dovranno provvedere all’invio dell’autodichiarazione, ai sensi dell’art. 47, DPR n. 445/2000.

I soggetti dovranno utilizzare il modello messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, per attestare che l’importo complessivo di quanto fruito non supera i massimali di cui alle Sezioni 3.1 "Aiuti di importo limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" del temporary framework.

La proroga dal 30 novembre 2022 al 31 gennaio 2023 è stata prevista dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate numero 439400/2022 L’Amministrazione finanziaria aveva spiegato che:

“Il nuovo rinvio viene incontro alle segnalazioni pervenute da alcuni professionisti incaricati all’invio dai propri assistiti, che negli ultimi giorni hanno riscontrato difficoltà nell’accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), operazione utile a reperire le informazioni necessarie alla compilazione delle dichiarazioni da inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate.”

Per l’invio ci sarà quindi tempo fino alla fine del mese.

Scadenze fiscali 31 gennaio: esterometro 4° trimestre 2022

Tra gli altri termini del 31 gennaio 2022 c’è la trasmissione dell’esterometro del 4° trimestre 2022.

La comunicazione si riferisce alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

I mesi di riferimento sono ottobre, novembre e dicembre 2022. Nel caso in cui per le operazioni sia stata emessa bolletta doganale o fattura elettronica l’invio dei dati è facoltativo.

La trasmissione deve avvenire in modalità telematica secondo le regole di compilazione fornite dall’Agenzia delle Entrate.

L’obbligatorietà della comunicazione è prevista fino allo scorso 1° luglio 2022.

Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato a partire dalla data indicata, gli operatori IVA sono tenuti ad applicare le nuove regole. Dopo le modifiche del Decreto Fiscale 2022, la parte finale del comma 3 bis del Decreto legislativo del 05 agosto 2015 numero 127 è stata riformulata come di seguito riportato:

“Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni:

a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;

b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.”

Il Sistema di Interscambio è quindi il canale unico di trasmissione anche per l’invio dei dati che riguardano le fatture da e verso l’estero.

Scadenze fiscali 31 gennaio: domanda di esonero dal canone RAI

L’ultima delle molte scadenze previste per l’ultimo giorno del mese di gennaio riguarda la domanda per l’esenzione dal pagamento del canone RAI 2023.

Sono esclusi dal pagamento del canone i soggetti che non possiedono televisioni in casa. Il requisito da soddisfare è che il contribuente a cui è attribuita l’utenza elettrica ad uso domestico residenziale non possieda TV in nessuna delle abitazioni in cui l’utenza e a proprio nome. Nel rispetto di tale requisito si dovrà inviare apposita domanda all’Agenzia delle Entrate, mediante il modello di non detenzione di apparecchio televisivo.

Per l’esonero completo per tutto l’anno il termine di riferimento è la fine del mese di gennaio.

Per l’esonero per il 2° semestre, invece, la domanda può essere presentata entro il 30 giugno.

red.laprimalinea.it