Ricordati che | 01 maggio 2023, 22:45

Ricordati di ricordare... le scadenze di maggio tra dichiarazioni Iva e 730

Dalla messa a disposizione del modello 730 precompilato al termine per l'invio delle liquidazioni periodiche-LIPE, passando per la comunicazione alle Entrate per la fruizione in 10 anni dei bonus edilizi

Ricordati di ricordare... le scadenze di maggio tra dichiarazioni Iva e 730

Maggio è un mese ricco di scadenze fiscali importanti da ricordare, tra cui la scadenza prevista per il 2 maggio dell’invio della dichiarazione IVA 2023, nonché il termine entro il quale presentare il modello IVA TR per richiedere i rimborsi del primo trimestre 2023.

A partire dal 2 maggio i contribuente potranno prendere visione del modello Redditi e del Modello 730 precompilato. Dal giorno 11 maggio si potrà modificare e/o inviare la dichiarazione precompilata. In scadenza a maggio anche il pagamento della prima rata dei contributi Inps artigiani e commercianti, anno contributivo 2023. 

Al 2 maggio 2023 scadono i versamenti dell’imposta di bollo in relazione ad atti, registri e documenti rilevanti a livello fiscale, utilizzati o emessi l’anno precedente (ad esclusione delle fatture elettroniche) che hanno chiuso l’esercizio il 31 dicembre 2022. Inoltre è fissata la scadenza del versamento della rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale. Il versamento deve avvenire tramite modello F24 e modalità telematiche, oppure attraverso l’appoggio di un intermediario abilitato.

Un’altra scadenza da tenere in considerazione è il versamento dell’imposta sulle assicurazioni a marzo 2023 e dei conguagli sull’imposta dovuta per i premi incassati a febbraio 2023.

Inoltre, sempre in scadenza ad inizio maggio c’è anche la Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12).

Sempre al 2 maggio 2022 scade il versamento dell’IVA per gli acquisti intracomunitari effettuati da enti non commerciali e agricoltori esonerati.

All’inizio del mese deve essere versata l’imposta di registro per quanto riguarda i contratti di locazione stipulati l’1° aprile 2023 o rinnovati tacitamente con decorrenza dalla stessa data. Si tratta di una scadenza per le parti contraenti che non hanno optato per la cedolare secca, ovvero il regime fiscale agevolato, e che devono provvedere al versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione affitto stipulati al primo aprile 2023 o rinnovati a quella data. In questo caso si procede tramite F24 Elide.

Infine, per quanto riguarda i versamenti fiscali, vanno pagate le imposte sostitutive sui finanziamenti, da parte di istituti di credito e similari.

Per quanto riguarda invece le dichiarazioni, all’inizio del mese è necessario presentare la dichiarazione Iva 2023 relativa all’anno 2022, in via telematica. Sono coinvolti in questo obbligo diversi soggetti: le imprese, artigiani e commercianti, lavoratori autonomi e professionisti, titolari di Partita IVA, società di persone e di capitali, istituti di credito e altri soggetti.

Entro la stessa data possono essere richiesti i rimborsi trimestrali afferenti il 1° trimestre 2023 tramite presentazione del modello IVA TR. Possono chiedere il rimborso del credito Iva infrannuale:

  • i contribuenti che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività con operazioni che scontano aliquote inferiori a quelle dell’imposta su acquisti e importazioni;
  • i contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9 del Dpr n. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale delle operazioni effettuate;
  • i contribuenti con acquisti e importazioni, realizzati nel trimestre, di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili;
  • ecc.

Sempre all’inizio del mese è necessario che venga presentata, da parte di contribuenti con età superiore ai 75 anni, la dichiarazione sostitutiva per l’esonero del pagamento del canone RAI.

Sempre in questa data è opportuno segnalare altre comunicazioni obbligatorie:

  • Gli uffici marittimi e della motorizzazione civile nautica devono comunicare in via telematica i dati sulle iscrizioni e le note di trascrizione degli atti costitutivi e di altri diritti di godimento;
  • Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici devono comunicare all’Anagrafe Tributaria le informazioni che riguardano i contratti di appalto di somministrazione e di trasporto dell’anno precedente, oltre alle licenze, concessioni e autorizzazioni trasmesse;
  • Le pubbliche amministrazioni devono comunicare i dati sulle dichiarazione di inizio attività e i permessi erogati per la costruzione in materia di edilizia;
  • Le assicurazioni devono comunicare i dati sui sinistri relativi all’anno precedente, a proposito delle somme liquidate, il codice fiscale o la partita IVA del soggetto beneficiario;
  • I gestori del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani devono comunicare i dati sulle dichiarazioni degli utenti, ai fini del calcolo delle imposte;
  • I gestori dei servizi di pubblica utilità devono comunicare i dati sui contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua e gas oltre ai contratti della telefonia dell’anno precedente;
  • Le amministrazioni dello Stato sono tenute a comunicare all’Anagrafe Tributaria i dati del registro aeronautico nazionale;
  • Comunicazione dei dati relativi a ciascun fornitore che ha effettuato almeno una vendita a distanza (vendite a distanza intracomunitarie di beni e vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi) nel primo trimestre 2023.

Modello 730 precompilato 2023

A partire dal 2 maggio, i contribuenti potranno consultare il modello precompilato 730 e il modello Redditi.

Da giovedì 11 maggio sarà possibile accettare, modificare e inviare le dichiarazioni. La trasmissione del 730 all’Agenzia delle entrate sarà possibile fino al 2 ottobre, il 30 novembre per chi utilizza il modello Redditi.

Entro il 16 maggio 2023 è necessario procedere al versamento dell’imposta sugli intrattenimenti, oltre alla Tobin Tax dovuta alle operazioni su strumenti finanziari di diverso tipo.

Anche per il mese di maggio, entro il 16, i sostituti d’imposta, devono versare le ritenute Irpef sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente. Il versamento deve essere effettuato con Modello F24 con i seguenti codici tributo:

  • 1001: Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio;
  • 1002: Ritenute su emolumenti arretrati;
  • 1012: Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro.

Sempre entro il 16 maggio, i committenti sono tenuti ad effettuare il versamento delle ritenute effettuate sui redditi da lavoro autonomo corrisposti nel mese di aprile 2023. I versamenti devono essere effettuati in F24 con il codice tributo 1040. Il periodo di competenza andrà indicato aprile. L’obbligo riguarda anche le ritenute alla fonte su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza) corrisposte nel mese precedente.

In scadenza entro il 16 anche il versamento all’INPS dei contributi previdenziali e assistenziali dei propri lavoratori dipendenti.

Per quanto riguarda gli adempimenti IVA, è prevista la scadenza:

  • Versamento dell’IVA dovuta per il 1 trimestre (maggiorata dell’1% ad esclusione dei regimi speciali ex art.74, comma 4, D.P.R. 633/72). Mediante Modello F24. Codici Tributo: 6031 – Versamento Iva trimestrale – 1° trimestre. Sono tenuti al versamento:
    • Imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc.;
    • Lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali;
    • Società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati.
  • Liquidazione e versamento dell’Iva relativa al mese precedente, mediante Modello F24. Codici Tributo: 6004 – Versamento Iva mensile aprile. Sono tenuti al versamento:
    • Imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc.;
    • Lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali;
    • Società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società;
    • Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie;
    • Società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati.
  • Inoltre, entro la stessa data, i contribuenti trimestrali, devono provvedere a liquidare e a versare l’Iva del 1° trimestre 2023

Per il 25 maggio è fissata la scadenza della comunicazione INTRASTAT da parte degli operatori intracomunitari con obbligo mensile, che riguarda gli elenchi riepilogativi di cessione di beni e servizi nei confronti di soggetti dell’Unione Europea. Anche questa comunicazione va effettuata in modo telematico, all’Agenzia delle Dogane.

Alla fine del mese sono stabilite alcune scadenze per comunicazioni obbligatorie e pagamenti, come:

 

  • Il versamento del superbollo auto, ovvero la tassa automobilistica aggiuntiva al bollo auto, che corrisponde a 20 euro per ogni kW potenza di veicolo che supera 185 KW dovuto dai soggetti che risultino al PRA proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw con scadenza del bollo auto Aprile 2023 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi;
  • Versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nei primi tre mesi dell’anno; Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014. Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre. Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250 euro, il versamento pu¿ essere eseguito entro il 30 novembre;
  • Versamento delle tasse automobilistiche del bollo auto da parte di soggetti proprietari e utilizzatori di veicoli con la scadenza del bollo ad aprile 2023;
  • Versamento dell’imposta sulle assicurazioni dovuta ai premi e accessori incassati nel mese di aprile 2023;
  • Versamento dell’IVA sugli acquisti intracomunitari del mese precedente da parte di Enti non commerciali di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all’art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest’adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali;
  • Versamento dell‘imposta di registro e registrazione dei contratti di locazione e affitto che sono stati stipulati o rinnovati al primo maggio 2023;
  • Presentazione dell’INTRA 12 da parte di enti non commerciali e agricoltori esonerati sull’acquisto di beni e servizi da soggetti non residenti nello stato italiano;
  • Denuncia annuale delle imposte sulle assicurazioni per i premi accessori incassati;
  • Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel primo trimestre solare del 2023, da effettuare utilizzando il modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA”.