"Le affermazioni contenute nella sentenza 94/2024 della Corte costituzionale, depositata oggi, ripercorrono quasi integralmente le argomentazioni sostenute a difesa della scelta del legislatore regionale di apporre un limite temporale al cosiddetto home sharing, così esercitando appieno le attribuzioni della Regione in materia di urbanistica e di turismo, derivanti dallo Statuto speciale".
E' quanto si legge in una nota dell'Amministrazione regionale dopo la notizia che la Consulta ha respinto il ricorso contro la legge sugli affitti brevi. "L'art.4, comma 1, lettera f), ultimo periodo, della legge della Regione Valle d'Aosta 18 luglio 2023, n. 11 (Disciplina degli adempimenti amministrativi in materia di locazioni brevi per finalità turistiche) - si legge in sentenza - nella parte in cui fissa in centottanta giorni la durata massima dell'attività di locazione degli alloggi a uso turistico costituiti da 'camere arredate ubicate in unità abitative rientranti nella categoria di destinazione d'uso ad abitazione permanente o principale' (prima casa), non concerne la disciplina della durata dei contratti di locazione turistica breve e, quindi, non incide sulla materia dell'ordinamento civile, riservata dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., al legislatore statale'.
La Corte, è precisato in una nota, "ha rigettato la questione sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, affermando che con la disposizione impugnata il legislatore regionale - nell'esercizio della competenza primaria in materia di urbanistica a esso affidata dall'art. 2, primo comma, lettera g), dello statuto speciale - ha inteso concretizzare quanto già stabilito nella legge urbanistica regionale. La Regione, infatti, ha configurato come mutamento di destinazione d'uso dell'immobile, da abitazione principale (prima casa) ad abitazione temporanea (seconda casa), l'impiego di parti dello stesso (le 'camere arredate') a fini di locazione turistica breve per un tempo superiore a centottanta giorni annui, ritenendolo corrispondente a un uso 'non puramente occasionale e momentaneo', in linea con gli artt. 73 e 74 della legge urbanistica regionale. Il superamento di tale durata non comporta, invece, alcun 'pregiudizio per la validità e l'efficacia dei contratti stipulati tra i privati', che 'restano disciplinati dalle previsioni del codice civile a norma dell'art. 53 del d.l. n. 50 del 2017, come convertito'".
Per la Presidenza della Giunta regionale "si tratta di una importante conferma della bontà e della serietà del lavoro svolto dalla maggioranza, dal Governo e dagli uffici regionali, che definisce il quadro normativo entro il quale agire nella materia, complessa e controversa, delle locazioni brevi".